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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.24. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
6.24.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel caso in cui si sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da un avvocato, deve essere presentato al Tribunale per l'omologazione. Il Tribunale competente per legge omologa l'accordo sentito il parere del P.M. Nel caso in cui l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale provvede alla convocazione dei coniugi per chiarimenti e per eventuali modificazioni dell'accordo raggiunto. Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale potrà rifiutare l'omologazione.