Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Il processo verbale di accordo o, nel caso in cui questo prevedesse la conclusione o il compimento di uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, il contratto o l'atto così previsto, sono esenti da imposta di registro entro il limite di valore di'euro centomila, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Conseguentemente dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il comma 1-bis:
«Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».