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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.17. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
5.17.

  Al comma 1 dopo le parole: ipoteca giudiziale inserire le seguenti parole: ai sensi e per gli effetti degli articoli 474 e 475 cpc.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. L'accordo di cui al comma precedente è esente da imposta di registro.;
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Gli avvocati attestano altresì la conformità delle copie all'originale sottoscritto ed appongono, salva l'ipotesi di cui al comma 3, la formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 c.p.c. anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.;
   al comma 3, dopo le parole: a ciò autorizzato inserire le seguenti: o dagli avvocati che le assistono.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli accordi di negoziazione per importi non superiore ad euro 50.000,00 non sono soggetti a pagamento dell'imposta di registro; per quelli di importo superiore si applica l'imposta di registro nella misura del 50 per cento della tassa fissa e sono esenti dall'imposta di bollo qualsiasi sia il loro importo.