Dopo l'articolo 5, inserire l'articolo 5-ter:
Art. 5-ter.
(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa).
1. Il Giudice con l'ordinanza di cui al comma 7, dell'articolo 183, del codice di procedura civile ed in qualsiasi momento successivo e sino alla precisazione delle conclusioni o, nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione di negoziazione assistita indicando alle stesse i punti controversi della questione davanti a lui sottoposta e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando in contraddittorio con le parti il termine per la procedura partecipativa.
2. Nei giudizi di separazione e divorzio, il Presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, una convenzione per la negoziazione assistita indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.
3. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.