Dopo il comma 3, è in fine aggiunto il seguente comma:
4. Prima della proposizione di una domanda giudiziale, se una delle parti ha invitato l'altra parte, specificando l'oggetto, con lettera raccomandata o atto equipollente, a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ed a tale invito non sia seguito da risposta o sia seguito da rifiuto immotivato, decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'invito, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se legislativamente previsto. La dichiarazione di mancata risposta o di immotivato rifiuto è resa dall'avvocato della parte che ha inviato l'invito; la falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.