Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'avvocato della parte non abbiente, è riconosciuto, nell'anno solare immediatamente successivo alla scelta, un credito d'imposta pari all'ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente comma, il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».