Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita, ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parti se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate da ogni obbligo di conciliazione o di mediazione. In ogni caso la dichiarazione di mancato accordo o di mancata risposta non può essere resa se non trascorsi trenta giorni dall'inizio della negazione e senza attestare che il tentativo è stato realmente esperito. La falsa attestazione costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.