Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione).
1. Al primo comma dell'articolo 648 del codice di procedura civile, le parole: «se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'opposizione non è fondata su prova scritta dalla quale emerga la probabile fondatezza dell'opposizione, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile concede».