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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente:

TITOLO VIII-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile, nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive. L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione.
  Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.
  La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata ovvero quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis. In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza, l'azione di classe potrà essere riproposta qualora vi sia un mutamento del titolo posto a fondamento dell'azione.
  In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale.

Art. 840-quater.
(Adesione).

  I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 840-bis che intendono avvalersi degli effetti dell'azione di classe pendente possono aderire a tale azione di classe anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 840-ter e 840-noviesdecies.

Art. 840-quinquies.
(Modalità di adesione).

  L'adesione all'azione di classe si effettua mediante deposito della domanda con sottoscrizione dell'aderente autenticata, unitamente all'eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale.
  Ogni singola adesione può essere effettuata anche con trasmissione mediante posta certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l'azione di classe. L'adesione può essere esperita a decorrere dal momento dell'iscrizione della causa a ruolo, in ogni momento fino al termine perentorio di centoventi giorni assegnato con l'ordinanza di cui all'articolo 840-novies.
  La domanda di adesione deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale davanti al quale l'azione di classe è proposta;
   b) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale aderente;
   c) l'elezione di domicilio presso la cancelleria del tribunale adito ovvero presso lo studio di uno dei procuratori delle parti attrici, con il consenso di questi ultimi;
   d) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni dell'adesione;
   e) l'esplicita indicazione della volontà di aderire all'azione di classe.

  Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

Art. 840-sexies.
(Competenza collegiale).

  Il tribunale tratta, istruisce e decide la causa in composizione collegiale.

Art. 840-septies.
(Reclamo).

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
  In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa.
  Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello è ammesso il ricorso per Cassazione. Il reclamo e il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-octies.
(Regolamentazione delle spese).

  Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte d'appello regolano le spese. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici e sui soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. Nel caso di cui al primo comma, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diverso accordo intercorso con i soggetti che hanno aderito all'azione di classe.

Art. 840-novies.
(Contenuto dell'ordinanza di ammissione).

  Il tribunale, con l'ordinanza che ammette l'azione di classe ovvero con ordinanza successiva nel caso in cui l'azione sia ammessa con provvedimento della corte d'appello, indica le modalità della più opportuna pubblicità, che devono comprendere la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona interessata. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione ne relativo sito internet.
  Con la medesima ordinanza di cui al primo comma, il tribunale:
   a) assegna un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale gli adempimenti pubblicitari devono essere realizzati;
   b) assegna un ulteriore termine di centoventi giorni per la presentazione degli atti di adesione, decorrente dalla data di scadenza del termine di cui alla lettera a);
   c) specifica i criteri in base ai quali i soggetti che decidono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione indicando, ove necessario, la documentazione che deve essere allegata;
   d) si pronuncia sull'ammissibilità delle adesioni già depositate specificando, se necessario, la documentazione che deve essere integrata mediante deposito in cancelleria entro il termine di adesione;
   e) ove ritenuto opportuno, fissa la prestazione di congrua cauzione, a pena di inammissibilità, da parte di soggetti aderenti a garanzia dell'eventuale refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute, con le forme e con i modi ritenuti più idonei.

  L'onere di provvedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle parti attrici; le spese di pubblicità sono a carico delle parti attrici e degli aderenti, in parti uguali e in solido tra loro.

Art. 840-decies.
(Ammissibilità delle nuove adesioni, procedibilità e prosecuzione del giudizio).

  Decorso il termine di centoventi giorni assegnato per le adesioni il tribunale, con apposita ordinanza da emanare entro quarantacinque giorni, decide sull'ammissibilità delle nuove adesioni intervenute anche in considerazione dell'eventuale omessa prestazione delle cauzioni dovute ai sensi dell'articolo 840-duodecies.
  Con l'ordinanza di cui al primo comma il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda nel caso in cui, alla scadenza del termine, non vi siano state adesioni all'azione e risulti costituita una sola parte attrice.
  Il tribunale, qualora non debba procedere ai sensi del secondo comma, assegna alle parti i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, e fissa la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Art. 840-undecies.
(Esclusione dell'intervento dei terzi).

  È escluso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Art. 840-duodecies.
(Sentenza).

  Nel caso in cui la sentenza di condanna abbia a oggetto un risarcimento o restituzioni e non sia possibile, per ragioni di economia processuale ovvero per eccessiva complessità, procedere a una liquidazione individuale, il tribunale stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme e assegna alle parti e agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire a un accordo sulla liquidazione del danno e delle restituzioni.
  Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dagli aderenti e dai componenti il collegio, costituisce titolo esecutivo. Qualora sia opportuno a fini di economia processuale, il tribunale può disporre che i soggetti aderenti, anziché sottoscrivere il verbale dell'accordo, possano depositare in cancelleria una dichiarazione da loro sottoscritta e autenticata ovvero trasmettere una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione con posta con certificata a loro intestata, che è allegata al verbale dell'accordo.
  L'accordo può essere raggiunto anche solo tra alcune delle parti attrici o aderenti con alcune delle parti condannate al risarcimento o alle restituzioni. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto ovvero nel caso in cui l'accordo sia stato raggiunto solo tra alcuni dei soggetti coinvolti il tribunale, su istanza di almeno una parte o di un soggetto aderente, liquida le somme dovute a ciascun soggetto, anche prendendo in considerazione la documentazione prodotta da ciascun aderente.

Art. 840-terdecies.
(Esecutività della sentenza).

  La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla sua pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge, maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

Art. 840-quaterdecies.
(Appello).

  Le parti possono proporre appello nel termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
  Entro tre mesi dalla decorrenza del termine di cui al primo comma senza che sia intervenuta impugnazione, gli aderenti possono costituirsi parti del procedimento e proporre atto d'appello.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Sospensione della provvisoria esecuzione).

  La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle riconosciute difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. In caso di sospensione della provvisoria esecuzione la corte dispone che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore non sia distribuita e sia depositata con i vincoli e nelle forme ritenuti più opportuni.

Art. 840-sexiesdecies.
(Efficacia della sentenza).

  La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

Art. 840-septiesdecies.
(Unicità delibazione di classe).

  Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi soggetti dopo la scadenza del termine ultimo per l'adesione. Quelle proposte entro tale termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; negli altri casi, il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

Art. 840-octiesdecies.
(Palmario).

  In caso di rigetto nel merito, il compenso per i difensori delle parti attrici è dovuto solo da queste ultime, salvo diversa pattuizione. La condanna alla refusione delle spese processuali in favore delle parti convenute grava su tutte le parti attrici unitamente ai soggetti aderenti, in parti uguali e in via parziaria. In caso di accoglimento della domanda, con pronuncia di sentenza di condanna in favore delle parti attrici, ai difensori di queste ultime, a titolo di compenso premiale, spetta una quota del risarcimento o delle restituzioni da corrispondere con distrazione nei seguenti termini, in considerazione del numero dei componenti la classe e in misura progressiva: a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento; b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento; c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento; d) da 10.001 a 100.000, nella misura del per cento; e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento; f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento: g) oltre 1.000.000, nella misura dallo 0,5 per cento. La misura del compenso dovuto a titolo premiale, individuata su ciascuno scaglione, resta impregiudicata dal raggiungimento dello scaglione successivo; in tale caso, ai fini della determinazione del compenso complessivamente dovuto, si devono sommare gli importi ricavati mediante l'applicazione di ciascuna diversa misura percentuale.
  In caso di pluralità di parti attrici, il compenso di natura premiale di cui al secondo comma è ripartito in misura eguale in favore di ciascun difensore o collegio difensivo.

Art. 840-noviesdecies.
(Pluralità della classe).

  Durante lo svolgimento del procedimento, gli attori, gli aderenti e le parti convenute possono liberamente disporre dei propri diritti rinunciandovi o dando luogo a transazioni. A tale fine, gli aderenti possono depositare presso la cancelleria del tribunale gli accordi transattivi stipulati con le parti convenute che siano da loro sottoscritti con l'autenticazione di un procuratore delle parti attrici ovvero con la trasmissione alla controparte, mediante posta certificata, della comunicazione di accettazione all'accordo che deve essere depositata in cancelleria unitamente all'accordo medesimo.
  Nel caso in cui, a seguito del raggiungimento di accordi transattivi tra solo alcuni dei soggetti partecipanti al procedimento, venga a mancare la condizione della pluralità dei soggetti componenti la classe, di cui all'articolo 840-decies, secondo comma, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda con ordinanza da emanare entro trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'accordo transattivo. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi arche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la riassunzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.
  Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al quarto comma, non avvenga la riassunzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione; in tale caso, l'azione di classe non può essere nuovamente riproposta sulla base dei medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti.

Art. 840-vicies.
(Pubblicità per gli aderenti).

  Tutte le comunicazioni di cancelleria destinate agli aderenti si intendono perfezionate trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione mediante affissione in un apposito albo esposto presso la medesima cancelleria e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'aderente, anche dal momento della trasmissione a mezzo pec o telefax.

Art. 840-vicies semel.
(Normativa applicabile).

  Il procedimento speciale regolato dal presente titolo, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dalle disposizioni di cui del libro secondo, titoli I e III.

Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 3.

  1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è abrogato.

  Conseguentemente, al Capo V, sono inserite infine le seguenti parole: nonché in materia di azione di classe.