All'articolo 19 del decreto-legge, al comma primo, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
i-bis) dopo l'articolo 696-bis è inserito il seguente:
«Art. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.
Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì, essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118».
i-ter) all'articolo 769, al primo comma, dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le parole: «o dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili».