Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 26 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il terzo debitore è istituto bancario o intermediario mobiliare e finanziario o altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.».