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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.19. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.19.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) All'articolo 26 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il terzo debitore è istituto bancario o intermediario mobiliare e finanziario o altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente.».