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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.18.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis, del codice, di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione.
   a) in una percentuale del 3 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili o crediti pignorati fino ad euro 10.000,00 in una percentuale del 1 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili o crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale dello 0,5 per cento sull'importo superiore;
   b) in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del Creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

  In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 3 per cento del valore del credito per cui si procede.
  Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento la residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.