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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.15.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis:
  2-bis. Dopo l'articolo 542 sono inseriti i seguenti:
   a)Art. 542-bis. – (Forma del pignoramento di veicoli terrestri). – Il pignoramento di veicoli terrestri iscritti nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale dei veicoli, anche se sono in possesso di terzi, si esegue mediante notificazione al debitore di un atto, sottoscritto a norma dell'articolo 125 del codice, che contiene:
    1) il cognome e il nome o la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, il domicilio o la residenza o la sede del creditore, del suo procuratore e del debitore;
    2) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto, e la somma per cui si procede al pignoramento;
    3) la targa e il telaio del veicolo, gli eventuali altri dati ricavabili dal registro o dall'archivio, e la dichiarazione che si intende pignorarlo;
    4) le altre indicazioni prescritte dall'articolo 492 del codice.

  Se il veicolo è iscritto nel pubblico registro automobilistico, l'atto di pignoramento deve essere trascritto a cura del creditore.
   b)Art. 542-ter. – (Custodia e Asporto del veicolo). – Con la notificazione del pignoramento il debitore è costituito custode del veicolo fino a che non venga sostituito.
  Nell'atto di pignoramento il creditore può indicare come custode l'istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.
  In tal caso nel termine di sessanta giorni dal pignoramento, pena l'inefficacia della nomina, il creditore consegna all'istituto copia autentica dell'atto di pignoramento, affinché, munito della stessa, provveda all'asporto del veicolo, assumendo da tale momento l'ufficio di custode.
  All'istituto il creditore, dopo l'asporto del veicolo, anticipa un acconto per la custodia, nell'ammontare stabilito dal Presidente del Tribunale con disposizione generale secondo il vigente tariffario.
   c)Art. 542-quater. – (Istanza e provvedimenti sulla vendita del veicolo). – All'istanza di vendita il creditore deve allegare, a pena di inammissibilità, la nota di trascrizione ed una misura del veicolo, anche estratta telematicamente, aggiornata agli ultimi venti giorni.
  Se il creditore ha allegato all'istanza almeno due estratti di riviste o prontuari specializzati nel settore, che indicano il valore del veicolo pignorato, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, fissando la data e il prezzo base del primo incanto, anche desumendolo da fonti diverse da quelle prodotte dal creditore, e la data di tre successivi incanti, al prezzo ribassato di un quinto rispetto al precedente, delegando la vendita all'istituto vendite giudiziarie, previo asporto se non ancora effettuato.
  Il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore. Il debitore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del decreto, può, con motivata istanza, chiedere al giudice dell'esecuzione che sia espletata una perizia sul veicolo a sue spese. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti.
  Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata depositata l'istanza, il creditore consegna all'istituto vendite giudiziarie copia del decreto, affinché provveda alla vendita.
  Nel caso in cui il creditore non ha allegato la documentazione di stima, ovvero ricorrano gravi motivi, il giudice dell'esecuzione provvede sulla vendita con ordinanza, sentite le parti, eventualmente disponendo una perizia.
   d)Art. 542-quinquies. – (Assegnazione del veicolo). – Nel caso in cui, all'esito del quarto incanto, il veicolo resti invenduto, il creditore può chiedere l'assegnazione al prezzo del primo incanto.
  In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, in qualsiasi fase del procedimento, il creditore può chiedere l'assegnazione in luogo della vendita, al prezzo determinato da una perizia.
  In entrambi i casi il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza sentite le parti.