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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.14.

  Al comma 1, alla lettera d), capoverso articolo 492, il primo e secondo periodo, sono sostituiti dal seguente:

Art. 492-bis.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

  Su istanza del creditore procedente, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede, entro 15 giorni dalla richiesta, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
  Tale attività può essere svolta, in alternativa all'ufficiale giudiziario, direttamente dal difensore della parte munita del titolo esecutivo.