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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.13.

  Al comma 1, la lettera d), capoverso articolo 492, è sostituita dalla seguente:

Art. 492-bis.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

  Su istanza del procuratore del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 del codice procedura civile, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
  Con l'autorizzazione di cui al primo comma, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il procuratore del creditore munito di procura per la fase esecutiva possa procedere alla ricerca telematica, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto; l'accesso avviene su richiesta scritta inviata tramite posta certificata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del procuratore del creditore. Alla richiesta di accesso deve essere allegato il provvedimento del Presidente del tribunale di cui al primo comma. L'accesso avviene mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni di accesso il Consiglio dell'Ordine interrogante trasmette quanto prima, al legale del creditore gli estratti integrali delle interrogazioni, in formato informatico a mezzo posta elettronica, ovvero, se non possibile, a mezzo telefax. È fatto divieto al legale del creditore ed alla parte dalla stessa rappresentata di trattare ulteriormente o per altre finalità i dati ricevuti, diffonderli o costituire una banca dati. La violazione di questo divieto oltre ad essere sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, costituisce illecito disciplinare per l'avvocato.

  Conseguentemente, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera d-bis):
  Dopo l'articolo 155 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono introdotti i seguente articoli:
   1) Articolo 155-bis. – (Modalità di accesso alle banche dati) – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere che il procuratore del creditore tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

  2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. È istituito, presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
  4. L'accesso alle banche dati da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui all'articolo 492-bis del codice ed a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies.
   2) Articolo 155-ter – (Accesso alle banche dati tramite i gestori) – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, e in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non dovessero risultare funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le medesime informazioni.
   3) All'articolo 155-quater. – (Accesso alle banche dati da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati) – Il legale del creditore corrisponde al Consiglio dell'Ordine per ogni accesso una somma determinata annualmente dallo stesso Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per istituire e mantenere il servizio di accesso.
  Per tale attività di ricerca il procuratore del creditore ha diritto di ottenere dal cliente solo il rimborso di quanto speso per l'accesso di cui al comma 1.
  Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 155-bis individua le modalità operative degli accessi espletati dai Consigli dell'Ordine, nonché i modi di vigilanza, ispezioni e controlli sulla regolarità del servizio.
   4) Articolo 164-bis. – (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

  Conseguentemente il comma 2 è soppresso.