Dopo la lettera a) del comma 2 aggiungere la seguente:
a-bis):
dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:
Art. 160-bis.
(Contenuto della dichiarazione del debitore).
La dichiarazione del debitore ai sensi del comma quinto dell'articolo 492 è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, non avente natura regolamentare, che definisce anche le istruzioni per la sua compilazione. Il modulo, sottoscritto in ogni suo foglio, deve contenere l'ammonimento della sanzione prevista per il caso di omessa o falsa dichiarazione, l'indicazione delle generalità del debitore o di chi rende la dichiarazione in vece del medesimo, la descrizione dei beni, dei luoghi in cui le cose si trovano, dell'ammontare dei crediti e dei relativi mezzi di prova e garanzie e ogni altro elemento utile ai fini dell'espropriazione.