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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.1.

  Al comma 1, lettera c), prima del punto 1), premettere il seguente:
   01. Il secondo comma è sostituito dai seguente: «Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore ad effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario presente, o presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvenimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice».