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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.
  2. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
  3. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti.
  4. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».
  5. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».