Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1284 del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente comma: «Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale, dell'istanza di mediazione nonché dell'istanza di negoziazione assistita, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.