Al comma 1, capoverso articolo 1284 codice civile, è sostituito dal seguente: Se le parti non ne hanno determinato la misura, il Giudice, in sentenza, può condannare la parte soccombente a pagare, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, oltre alla sorte capi tale, gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
17. 1. Molteni, Caparini.
Al comma 1, le parole: è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono sostituite dalle seguenti: è pari al 3 per cento in ragione dell'anno.