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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
14.14.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – (Norme relative al consulente d'ufficio). – 1. All'articolo 192 del codice di procedura civile, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «e con l'avvertimento che è causa di astensione o ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a stesse riferibili. Di tali circostanze deve darne conoscenza alle parti e al giudice entro tre giorni prima dell'udienza di comparizione a mezzo Pec e con dichiarazione depositata in cancelleria.».
  2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto alla fine il seguente capoverso: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento.».
  3. Alla fine dell'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunta la seguente frase: «Entro 30 giorni da tale udienza e non prima di sette giorni il consulente deve dare inizio alle indagini.».
  4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del secondo comma è inserita la seguente frase: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, tranne che per speciali difficoltà dell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto depositato in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita in cancelleria u supplemento di relazione che sia resa necessaria dalle osservazioni delle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria da atto alle parti di ogni avvenuto deposito il giorno stesso in cui è stato effettuato.

  I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati dal Giudice, per una sola volta, su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze; in questo caso nell'ordinanza con cui fissa i nuovi termini, non superiori alla metà dei termini già concessi, il Giudice dispone che il compenso per la consulenza sia ridotto obbligatoriamente nella misura di un terzo dell'importo complessivamente determinato che non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di nel processo. In caso di mancato deposito della consulenza nonostante la proroga il indice dispone la revoca dell'incarico al consulente con la restituzione alle parti dell'eventuale qualsiasi anticipo; con lo stesso provvedimento nomina un nuovo consulente. Se non ritiene di provvedere alla revoca, concede un ulteriore proroga nel qual caso riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo come sopra determinato.».