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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
14.06.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Dichiarazioni rese al difensore)

  1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 251-bis è aggiunto il seguente:
  257-ter. – (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
  Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.
  Il giudice valuta le dichiarazioni di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.