Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15.
(Dichiarazioni rese al difensore)
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:
257-ter. – (Dichiarazioni scritte). – La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.