stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, inserire l'articolo 14-ter:

Art. 14-ter.
(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

  1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono soppresse.
  2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole: «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».
  3. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.