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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.013. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
14.013.

  Dopo l'articolo 14 inserire i seguenti:

Art. 14-bis.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 183-bis c.p.c. inserire il seguente:
  comma 1-bis: Entro dieci giorni dall'emissione o dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 1, ciascuna parte può proporre reclamo al collegio avverso la stessa depositando il reclamo nella cancelleria del giudice che lo ha emesso. La cancelleria immediatamente invia telematicamente alle altre parti costituite copia del reclamo. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cancelleria le altre parti possono depositare telematicamente una memoria scritta. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria scritta di cui al periodo precedente il collegio provvede sul reclamo; nel frattempo i termini di cui al comma I restano sospesi fino alla comunicazione alle parti della decisione del reclamo;.

  Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.