Dopo l'articolo 14, inserire l'articolo 14-bis:
Art. 14-bis.
L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
(Competenza del giudice di pace)
1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno per fatto o di cui agli articoli 2043 e ss. del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
3. È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;
3) per le cause in materia di contratti del consumatore;
4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.