Al comma 1, capoverso articolo 92, aggiungere il seguente comma:
Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.