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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
13.1.

  Al comma 1, capoverso articolo 92, aggiungere il seguente comma:
  Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In ogni caso la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese e degli onorari se è risultata esente dal contributo unificato in ragione del reddito, salva l'ipotesi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.