Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Memorie e richieste istruttorie).
1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Se richiesto, il giudice concede alle parti:
1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
2) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria»;
b) il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi».