Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Termini per comparire).
1. All'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo camma, le parole: «di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquanta giorni e non superiori a settanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e non minori di novanta giorni e non superiori a centodieci giorni se si trova all'estero»;
b) il terzo comma è abrogato.