Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Tentativo di conciliazione).
1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».