stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
12.05.

  Dopo il Capo II inserire il seguente:

Capo II-bis.
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1-bis, sono soppressi i seguenti periodi: «La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione»;
   b) all'articolo 8:
    al comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: «Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento»;
    al comma 4-bis, dopo le parole: «mancata partecipazione» sono inserite le seguenti: «o risposta negativa alla comunicazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla ricezione»;
   c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione ai sensi»;
   d) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «ordini professionali», inserire le seguenti: «nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;
   e) all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente comma: «01. Con cadenza annuale gli organismi di mediazione provvedono al monitoraggio delle procedure di mediazione e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia, al fine di valutarne l'efficacia e predisporre le eventuali opportune modifiche».

Art. 11-ter.
(Tentativo di conciliazione).

  1. Nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo di conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché di negoziazione assistita da un avvocato non si applicano gli articoli 183, terzo comma, e 185 del codice di procedura civile».