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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  «L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell'autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  Su richiesta di parte, l'ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa delle quali da atto in apposito processo verbale.
  L'ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».