Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
1. Gli avvocati o i commercialisti che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al consiglio dell'ordine del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati o dei commercialisti.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provvedono al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmettono i dati al Ministero della giustizia.