Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Circostanze aggravanti in materia di false comunicazioni sociali).
a) 1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente: Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori, ai soci o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà.