Al comma 1 sostituire le parole: dinanzi al tribunale o in grado di appello pendenti con le seguenti parole: pendenti in primo grado dinanzi al tribunale oppure in unico grado.
Conseguentemente:
al comma 1, dopo le parole: nelle quali la causa non è stata assunta in decisione aggiungere le seguenti: e non sono state pronunciate sentente parziali su domande e non definitive su questioni, anche ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile;
al comma 3, dopo le parole: e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza aggiungere il seguente periodo: Il lodo è impugnabile ai sensi del Capo V del Titolo Vili del Libro IV del codice di procedura civile; l'impugnazione per nullità è sempre ammessa anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e la Corte d'appello, se accoglie l'impugnazione, decide la controversia nel merito;
sopprimere il comma 4.