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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.25.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria). – 1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la sospensione del processo per un tempo non superiore a 180 giorni.
  3. Le parti, nei limiti di cui all'articolo 809, comma 1, codice di procedura civile, nominano gli arbitri ai sensi dell'articolo 810, comma 1, codice di procedura civile. In mancanza della nomina ai sensi dell'articolo 810, comma 1, la parte che ha fatto l'invito può procedere ai sensi dell'articolo 810, comma 2, codice di procedura civile oppure rivolgersi al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello dove pende la controversia.
  4. Quando il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale e in ogni caso entro il termine di cui al comma 2, il processo, a cura della parte più diligente, deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione, il processo si estingue a norma degli articoli 307 e 338 codice di procedura civile. Il lodo è impugnabile ai sensi degli articoli dall'827 all'831 codice di procedura civile. Ove il lodo abbia deciso un processo pendente innanzi alla Corte di Appello l'impugnazione deve essere presentata presso la medesima Corte di Appello e assegnata alla sezione presso cui pende il giudizio originario.
  5. È fatta salva la possibilità per le parti di porre fine alla controversia ai sensi dell'articolo 1967 codice civile.
  6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.