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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.16.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale ovvero della Corte di appello per la nomina del collegio arbitrale o, qualora le parti lo decidano concordemente, di un arbitro unico.
  L'arbitro o gli arbitri, individuati concordemente dalle parti nell'istanza, sono scelti tra professionisti iscritti da almeno tre anni agli albi o alle associazioni professionali individuati ai sensi del comma 5, che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'ente di appartenenza.

  Conseguentemente:
   al comma 5, primo periodo, le parole: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti:, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli ordini ai collegi professionali, nonché le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati a gestire il procedimento arbitrale di cui al presente articolo e;
   al comma 5-bis, inserire in fine il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 5 è aggiornato con cadenza biennale.