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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
1.11.

  Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: Nel caso sia reso il lodo che definisce il contenzioso, alla parte che ha provveduto a versare il contributo unificato all'atto della costrizione in giudizio in grado d'Appello, è riconosciuto un bonus fiscale, pari all'ammontare del contributo unificato stesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 22, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.