Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo ed al secondo periodale parole: «procuratore della Repubblica presso il Tribunale e» sono sostituite con le seguenti: «Presidente dei Tribunale»;
b) al terzo periodo, le parole: «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che,» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Tribunale»;
c) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'accordo».