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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.13. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
6.13.

  Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo ed al secondo periodale parole: «procuratore della Repubblica presso il Tribunale e» sono sostituite con le seguenti: «Presidente dei Tribunale»;
   b) al terzo periodo, le parole: «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che,» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Tribunale»;
   c) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora permanga il contrasto con l'interesse dei figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Tribunale rigetta l'accordo».