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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
6.11.

  Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di separazione personale, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: «tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio di separazione si sia trasformato in consensuale», sono sostituite dalle seguenti; «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
  2. Al numero 2 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
  3. All'articolo 4 comma 5 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni le parole: «entro novanta giorni dal deposito del ricorso», sono sostituite dalle seguenti: «entro settanta giorni dal deposito del ricorso».
  4 All'articolo 4 comma 16 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nel secondo periodo dopo le parole; «sentiti i coniugi» aggiungere le parole: «in udienza che deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
  6, All'articolo 706 c.p.c. nel terzo comma sostituire le parole: «entro novanta giorni», con le parole: «entro settanta giorni».
  7 All'articolo 711 c.p.c. nel primo comma sostituire le parole; «nel giorno da lui stabilito», con le seguenti: «entro trenta giorni dal deposito del ricorso».
  8 All'articolo 191 del codice civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Nel caso previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 3 numero 2 della legge 1o dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, la comunione si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale adotta l'ordinanza prevista dall'articolo 4 comma 8 della legge».
  9. All'articolo 69 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 alla lettera b) dopo le parole: «31 maggio 1995, numero 218», aggiungere: «nonché, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, le ordinanze del Presidente del Tribunale previste dall'articolo 708 c.p.c. e dall'articolo 4 comma 8 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni nell'ipotesi prevista dall'articolo 3 numero 2 lettera b-bis) della legge e i decreti di omologa della separazione consensuale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.