Dopo l'articolo 6, introdurre il seguente:
Art. 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro).
1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati».