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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, inserire l'articolo 5-bis:

Art. 5-bis.
(Ricorso per decreto ingiuntivo per l'esecuzione di un accordo soggetto a trascrizione definito con negoziazione assistita o in mediazione).

  1. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura civile è aggiunto dopo le parole: «codice civile» la seguente frase: «Costituisce altresì prova scritta idonea alla concessione di un decreto ingiuntivo, per ogni diritto disponibile ed anche fuori dai casi previsti dai comma 1, dell'articolo 633, l'accordo con cui è stata definita una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010, anche se privo di autentica di pubblico ufficiale. Il decreto è provvisoriamente esecutivo per legge, salvo il capo di condanna sulle spese. La condanna alle spese del procedimento monitorio è subordinata all'eventuale proposizione di opposizione dell'ingiunto. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione immediata del titolo, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile.».