stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, inserire l'articolo 4-bis:

Art. 4-bis.
(Ricorso per decreto ingiuntivo in caso di omessa risposta, rifiuto o di mancata partecipazione ad un invito ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'Articolo 633 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. L'ingiunzione può essere pronunciata, anche fuori dai casi previsti dal comma 1 e per ogni diritto disponibile, se prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte per il tramite del suo avvocato abbia invitato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita o abbia proposto istanza di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e tale invito non sia stato seguito da risposta o sia seguito da un rifiuto non motivato o dalla mancata partecipazione, purché il ricorrente offra elementi atti a dimostrare la fondatezza della richiesta».

  2. All'Articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. È prova scritta al fine di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 633, la produzione in giudizio dell'invito ad aderire ad una procedura di negoziazione assistita o di un atto di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, seguita dall'attestazione dell'avvocato proponente che all'invito alla non è stata data risposta o è stata rifiutata o dell'organismo di mediazione del mancato accordo per mancata partecipazione di una parte al tentativo. Il ricorrente o l'organismo di mediazione attestano quanto sopra sotto la loro responsabilità; la falsa attestazione comporta sanzioni deontologiche, non inferiori alla sospensione per l'avvocato e per l'organismo di mediazione l'esclusione dall'elenco degli organismi di mediazione, nonché la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile verso il danneggiato».

  3. All'Articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Se la pretesa azionata è specificata nell'atto di avvio della procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed è fondata sulla mancata risposta o fa seguito ad un rifiuto immotivato o alla mancata partecipazione all'invito di procedere ad una procedura di negoziazione assistita o di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge quanto oggetto della pretesa azionata, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. Il giudice autorizza, altresì, la trascrizione del titolo, ove necessario, con riserva di provvedere alla successiva annotazione del passaggio in giudicato del decreto. Il decreto divenuto esecutivo acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 codice civile».