Al comma 1, sopprimere i primi due periodi e sostituirli col seguente:
Chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie in materia di risarcimento dei danno da circolazione di veicoli e natanti e fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis dei decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.