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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
21.02.

  Dopo l'articolo 21-bis, inserire l'articolo 21-ter:

Art. 21-ter.

  1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n.148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21.6.2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate;
   b) escludere dalla previsione di cui alla lettera «A» solo quelle sedi per le quali l'intervenuto accorpamento abbia effettivamente comportato risparmi di spesa per la finanza pubblica anche locale senza determinare eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate;

  2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
  3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.