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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
21.01.

  Dopo l'articolo 21-bis, inserire l'articolo 21-ter:

Art. 21-ter.

  1. Il Governo, al fine di superare alcune criticità determinate dalla riforma della geografia giudiziaria attuata in virtù della delega di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148, e di uniformarsi alle linee guida per la individuazione di mappe giudiziarie atte a garantire la qualità del sistema giudiziario pubblicate dalla CEPEJ il 21.6.2013 e quindi successivamente al conferimento della delega ed ai principali d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, è delegato ad adottare entro il termine di 12 mesi uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare realistici risparmi di spesa, evitando che la riorganizzazione determini eccessive difficoltà di accesso alla giustizia per le popolazioni insediate, o disfunzioni nella lotta alla criminalità organizzata, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi il cui circondario, nell'assetto ante soppressione, corrispondesse ad un territorio che, in relazione ai parametri medi nazionali, per ampiezza di superficie, orografia, situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata di alta intensità, renda a seguito della loro soppressione eccessivamente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle popolazioni insediate, o più difficoltosa la lotta alla criminalità organizzata;
   b) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura attualmente soppressi ove il loro accorpamento, sia in relazione all'importanza degli investimenti recenti per l'allestimento/ristrutturazione delle sedi abbandonate, sia alle spese sostenute e sostenende per la ricezione delle strutture accorpate, sia alla dislocazione delle strutture carcerarie insediate od insediande rispetto le sedi giudiziarie di riferimento, determini eccessivi aggravi di spesa per la finanza pubblica, anche locale;
   c) Prevedere il ripristino di quei Tribunali ordinari e relativi Uffici di Procura soppressi ed accorpati alle sedi di grandi aree metropolitane;
   d) Prevedere il riassorbimento nelle sedi ripristinate dei magistrati e del personale amministrativo nell'organico ante soppressione, senza che detto riassorbimento costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
   e) Prevedere le necessarie e conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo con successivi decreti ministeriali al fine di riportarle allo stato previgente;

  2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti al precedente comma sono adottati su proposta del Ministro di Giustizia e successivamente trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione dei pareri entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. I pareri sono resi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.
  3. Nelle more di attuazione della delega, gli Ordini forensi dei Tribunali Ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015.