Al quarto comma, lettera b):
nel testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dal presente decreto-legge:
al quarto comma dopo le parole: «creditore procedente» aggiungere le parole: «e del debitore esecutato in solido», sostituire le parole: «nella stessa percentuale di cui al comma precedente» con le parole: «nella percentuale di cui al comma precedente ridotta della metà», sopprimere in fine le parole: «o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede».