Al primo comma, lettera d), nel testo dell'articolo 492-bis, come introdotto dal decreto-legge, al secondo comma le parole: Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda, sono sostituite dalle seguenti: L'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, per le ricerche in modalità telematiche dei beni da pignorare, accede.