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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.12. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
19.12.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis):
    1) all'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.»;
    2) all'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per I determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria»;
    3) all'articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti»;
    4) le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.