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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2681

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/10/2014  [ apri ]
16.3.

  Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. Le misure organizzative di cui al comma 4 devono essere tali da assicurare il godimento effettivo dei periodi feriali di cui al comma 1 e 2. A tal fine, durante il periodo feriale di cui al comma 2 sono sospesi i termini per il deposito dei provvedimenti e i 10 giorni precedenti e successivi all'inizio e alla fine del periodo feriale di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente al deposito di comparse difensive e provvedimenti giurisdizionali, ferma restando la fissazione di udienze per le attività previste dagli articoli 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
  4-ter. Ai fini del computo dei termini previsti per legge per il deposito di provvedimenti giurisdizionali nonché ai fini della determinazione delle ferie non si tiene conto dei giorni di sabato e domenica.